Registrazione impianti di riscaldamento

Fino a circa un mese fà, pochi sapevano dell’esistenza di un catasto degli impianti termici. Ora, più di prima, diventa fondamentale tale registrazione, in particolare qualora si abbia intenzione di vendere o cedere in locazione un immobile.

La registrazione diventa necessaria per poter procedere alla redazione dell’Attestato di prestazione Energetica ( APE ). Senza tale registrazione, infatti, è impossibile registrare nel portale regionale il predetto Attestato. La domanda che ci fà è questa : Perchè si deve registrare un impianto.

Il D.M. 20 giugno 2014 ha prorogato il termine del nuovo libretto di impianto al 15 ottobre 2014: “All’articolo 1, comma 1 del D.M. 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”. L’interpretazione di tale articolo 1, pubblicata dal Mi.S.E. ed adottata tal quale con un rimando al sito del Ministero anche dalla Regione del Veneto, a rigor di legge è discutibile, ma va incontro alla reale impossibilità di aggiornare tutti i libretti degli impianti esistenti entro la data del 15 ottobre 2014, cosa che il legislatore non aveva valutato e quindi è stata data la possibilità di aggiornarli gradualmente, in occasione di interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione sull’impianto. L’esigenza straordinaria intervenuta di produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica e l’obbligo di legge, dettato dall’art. 4, comma 3, del D.M. 26 giugno 2015, che espressamente cita il D.M. 10 febbraio 2014, imponendo l’allegazione di tale modello di libretto al nuovo A.P.E. in vari modi, tra i quali il formato elettronico, fanno sorgere l’obbligo di indicare il codice CATASTO dell’IMPIANTO registrato in “CIRCE”, catasto degli impianti termici e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto. Peraltro la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 28 settembre 2015, n. 1258 ha approvato le disposizioni attuative dei D.M. 26 giugno 2015, confermando tale obbligo di legge.

Tale registrazione, deve essere fatta indipendentemente che l’impianto sia in funzione, e/o allacciato alla rete di alimentazione ( Gas Metano, GPL, Elettricità, ecc ). La predisposizione del libretto dovrà essere fatta descrivendo gli impianti presenti nell’unità. Se non alimentati, verranno tralasciati i dati relativi alle verifiche e compilati successivamente alla messa in funzione di tale impianto.

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