2017 – Scadenza Piano casa

In scadenza il prossimo 10 maggio 2017 la possibilità di ampliare il proprio edificio ( Residenziale, commerciale, artigianale agricolo ) in deroga agli strumenti urbanistici. In sistanza, indipendentemente dalla superficie del locco e dalla possibilità edificatoria rimasta, è possibile realizzare nuovi volumi in ampliamento.

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Testo aggiornato con modifiche introdotte dalla
legge regionale n. 32 del 29/11/2013
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE
L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso
interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere,
ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio
attraverso interventi finalizzati:
a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e
rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
b) ad incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici esistenti;
c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che
ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;
d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di
edifici esistenti.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a
specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati
ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli
interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 edilizi sono subordinati allo specifico assenso
dell’ente titolare della proprietà demaniale otutore del vincolo.
Art. 1 bis – Definizioni e modalità applicative.
1. Ai fini della presente legge:
a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le
unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo o i
suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla;
b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e
collaterale e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto;
c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente
indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata
all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono
determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.
3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno
calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una sola volta anche
se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o
degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.”.
Art. 2 – Interventi edilizi. Interventi edilizi di ampliamento
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta
fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi
della normativa vigente.
1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi
regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei
limiti del 20 per cento del volume, o dellasuperficie; è comunque consentito un
ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da
destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l’edificio che
l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato
esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile
oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la
costruzione di un corpo edilizio separato.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando
un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio
separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi
sullo stesso lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento o su un lotto
confinante; l’ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo
stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di
pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31
ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui alcomma 1 sono da computare l’eventuale
recupero dei sottotetti esistenti al  31 maggio 2011  31 ottobre 2013  aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6
aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione
dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del
procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere
realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi
che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo
stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora
venga realizzato in maniera uniformecon le stesse modalità su tutte le case
appartenenti alla schiera , ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma
diversa.
4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia
realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai
sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari,
anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente
articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché
all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di
utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti  qualsiasi fonte  di energia
rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw 3 kW,ancorché già installati.
5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli
edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione
dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive
modificazioni, alla corrispondente classe B.
5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli
edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l’intervento
preveda la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio, purché la stessa non sia
già obbligatoria per legge.
Art. 3 – Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente al 31 ottobre 2013mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici
realizzati anteriormente al 1989e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di
essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici,
tecnologici e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali
standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle
previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali,
provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche
parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici
residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso
diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione
vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra le linee
guida di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della
volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica
dell’intervento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard
qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in
deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei
parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edificisiano situati in
zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può
prevedere incrementi del volume o della superficie:
a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche
costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio, come definita dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamentodi attuazione dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive
modificazioni, alla corrispondente classe A;
b) fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche
costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale integra le
linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo
la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità
ambientale ed energetica dell’intervento.
3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui
l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme
architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime
nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 2,qualora comportino una ricomposizione
planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del
nuovo edificio su un’area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in
deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo
II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni.”
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli
edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo
abilitativo, purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la
ricostruzione.
Art. 3 bis – Interventi nelle zone agricole.
1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti
limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente
destinati alla conduzione del fondo agricolo.
2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento, qualora realizzato sulla
prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi
della vigente normativa. Limitatamente  agli edifici composti da due unità
immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell’ampliamento, la
volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché
all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 4.
3. L’ampliamento di cui all’articolo 2 e l’eventuale ampliamento previsto dall’articolo
44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni, possono essere
realizzati recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla
conduzione del fondo, ancorché separata dall’edificio principale, o con la
costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
Art. 3 ter – Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo
smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già
obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume
o della superficie, anche in deroga aiparametri dello strumento urbanistico
comunale.
Art. 3 quater – Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e
idrogeologica.
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o
idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in
zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o
idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale,
con un incremento fino al 50 per centodel volume o della superficie.
2. Limitatamente agli edifici a destinazioneresidenziale, la ricostruzione di cui al
comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza
di un edificato già consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche
norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano
l’edificazione.
3. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del
certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione
trovano applicazione le disposizioni dicui all’articolo 31 del DPR n. 380/2001.
4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 4 – Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e
ricettivi.
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino
al 20 per cento le attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d)
numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino
investimenti nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali
marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti
normative nazionali e regionali.
Art. 5 – Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri
sistemi di captazione delle radiazioni solari.
1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazionisolari addossati o integrati negli edifici,
quali serre bioclimatiche, pareti ad accumuloe muri collettori, atti allo sfruttamento
passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli
impianti termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici,
così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato,
con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona
agricola e sono sottoposte a denuncia di inizioattività (DIA) in deroga alle previsioni
dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
strutture e degli impiantidi cui al comma 1.
Art. 6 – Titolo abilitativoedilizio e procedimento.
1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle
norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e
regolamenti urbanistici contrastanti con esse.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività
(DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredatadalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale
attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle
norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la
presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento
urbanistico vigente;
d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n.
380/2001 e successive modificazioni, nel caso diintervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i
presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle
igienico-sanitarie.
4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti
dall’articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 7 – Oneri e incentivi.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, Ferma restando l’applicazione dell’articolo
17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi dicui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater il
contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità
immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo; negli
stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo
afferente al permesso di costruire non è dovuto.
1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 3 ter e 3 quater
che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh 3
kW, il contributo di costruzione:
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente
titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misuradel 50 per cento per gli edifici adibiti
ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:
a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;
b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova
superficie comprensivi dell’incremento.
2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di
utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle
energie rinnovabili.
2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l’obbligo a
stabilire e a mantenere la residenza di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non
può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di
agibilità. Qualora si contravvenga a taleobbligo il comune, a titolo di penale,
richiede il versamento dell’intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per
cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.
Art. 8 – Elenchi.
1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli
ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3
e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.
Art. 8- Elenchi e monitoraggio.
1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi
autorizzati ai sensi della presente legge.
2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la
superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta
di prima casa di abitazione.
3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della
presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2004, n.11 e successive modificazioni.”.
Art. 9 – Ambito di applicazione.
1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4  3 ter, 3 quater e 4  non trovano
applicazione per gli edifici:
a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai finidella formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di
protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di
ristrutturazione o sostituzione edilizia, diricomposizione volumetrica o urbanistica,
anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il
30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente
tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima
casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla
presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma,
n. 1), del decreto ministeriale n.1444 del 1968 e successive modificazioni;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutelada parte degli strumenti urbanistici e
territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3
e 4 articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualorasiano volti ad eludere o derogare le
disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi
strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali di commercio;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è
consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme
in materia ambientale” e successive modificazioni fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 3 quater.
2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la
destinazione d’uso degli edifici, purché lanuova destinazione sia consentita dalla
disciplina edilizia di zona e salvoquanto previsto dal comma 2 bis.
2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona
impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere
modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica
disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente
legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.
2 bis. Per gli edifici dismessio in via di dismissione, situati in zone territoriali
omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione
d’uso con il recupero dell’intera volumetria esistente, qualora l’intervento sia
finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell’edificio, fermo restando che la
nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono
fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico
attuativo ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive
modificazioni.
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all’articolo 6,
mediante rilascio del permesso di costruire.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si
applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della
presente legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 3 ter, 3 quatere 4 sono subordinati
all’esistenza delle opere di urbanizzazioneprimaria ovvero al loro adeguamento in
ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o
di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla
prima casa di abitazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30
ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico,
edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la
normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale,
entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di
convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale
adozione del provvedimento.
6. L’istanza intesa ad ottenere il titoloabilitativo per gli ampliamenti di cui
all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo
abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009 31 ottobre
2013.
7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi
interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima
del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo
edilizio ove previsto.
7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono
essere presentate entro il 10 maggio 2017.
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa
statale vigente.
8 bis. Al fine di consentireil riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano
già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il
consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione
dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici
esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della
presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di
altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni,
sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente.
9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di
cui al comma 1, lettera b), l’aumento dellasuperficie utile di pavimento all’interno
del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente.
Art. 10 – Ristrutturazione edilizia.
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini
delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n.
380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
del DPR n. 380/2001, anche alfine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche
costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture
murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo
volume o con un volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione ediliziacon ampliamento di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono
volumi e sagoma i volumi  esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in
materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere
quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensidell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione
la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste
per tale fattispecie.
b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della
demolizione può avvenire anche su area disedime parzialmente diversa, purché ciò
non comporti una modifica sostanziale dellalocalizzazione dell’edificio nell’ambito
del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle
strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali,
la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia
di rispetto o dell’area inedificabile.
Art. 11 – Interventi a favore dei soggetti disabili.
1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità
di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente
commissione, ai sensi dell’articolo 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104 “Leggequadro per l’assistenza, l’integrazionesociale e i diritti delle persone
handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di
costruzione in relazione all’intervento, inmisura del 100 per cento, sulla base dei
criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia dieliminazione delle
barriere architettoniche”.
Art. 11 bis Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante
l’eliminazione di barriere architettoniche.
1. Le percentuali di cui all’ articolo 2, comma 1 e all’articolo 3 sono elevate fino ad
un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche dicui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b)
e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16.
2. La Giunta regionale, per le finalità dicui al comma 1, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta
trascorsi i quali si prescinde dal parere, integra le prescrizioni tecniche atte a
garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali
pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, prevedendo la graduazione
della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità
garantito dall’intervento.
2. Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare
l’accessibilità agli edifici sono da considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal
calcolo del volume o della superficie e soggetti alle norme del codice civile in
materia di distanze.
Art. 12 – Modifiche all’articolo 10 dellalegge regionale 12 luglio 2007, n. 16
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.
1. omissis
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole
“120 metri cubi”sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.
Art. 13 – Dichiarazione d’urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra
in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo aggiuntivo Legge regionale n. 32 del 29/11/2013

Art. 13 – Efficientamento energetico dei nuovi edifici
1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica
dell’edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192del 2005 e successive
modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia
corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione dinuovi edifici adibiti ad uso diverso.
2. L’esenzione di cui al comma 1 riguarda leistanze per la realizzazione di nuovi
edifici presentate entro il 10 maggio 2017.
Art. 14 – Disposizioni attuative e transitorie
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentita la commissione consiliare  competente in materia, detta nuove
disposizioni esplicative della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 come modificata
dalla presente legge in sostituzione delle precedenti che, decorso il suddetto
termine, non trovano più applicazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, con l’entrata in vigore della presente legge
non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno
del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in  materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e
disposizioni in materia di autorizzazionidi impianti solari e fotovoltaici”.
3. Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica
la disciplina della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, della legge regionale 9 ottobre
2009, n. 26 e della legge regionale 8 luglio2011, n. 13 vigente prima dell’entrata in
vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di integrare
l’istanza presentata ovvero di presentare altra istanza in applicazione della nuova
normativa contenuta nel Capo I; in tale ipotesi il comune è tenuto a verificare e
riesaminare l’istanza integrata o la nuova istanza alla luce delle nuove disposizioni
recate dalla presente legge.
CAPO II – Modifica di leggi regionali
Art. 15 – Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorioe in materia di paesaggio” e successive modificazioni
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11, è
inserito il seguente:
2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono di interesse
regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2,della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” qualora comportino variante ai
piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla
programmazione”
Art. 16 – Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorioe in materia di paesaggio” e successive modificazioni
1. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è aggiunto il seguente:
“7 octies. In deroga al divieto  previsto dal comma 1, e comunque fino
all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui
all’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,  e
successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate
all’insediamento, esclusivamente all’interno del centro storico, di medie o grandi
strutture di vendita, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto”.
Art. 17 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole:
“centottanta giorni”sono sostituite dalle parole: “un anno”.
Art. 18 – Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Normeper il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni
1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di
cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall’articolo 16,
possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del
territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Art. 19 – Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino all’approvazione del PTRC,
adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2010, n. 39
e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall’articolo
29 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, non si applicano le disposizioni
dell’articolo 38 delle norme tecniche di cui all’allegato B4 del PTRC medesimo.
CAPO III Norme finali
Art. 20 Abrogazioni
1. È abrogato il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26
“Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche
alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive
modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazionie disposizioni in
materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.
3. È abrogato l’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure
urbanistiche semplificate di sportello unicoper le attività produttive e disposizioni
in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”.
Art. 21 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
_____________________________
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
Venezia, 29 novembre 2013
Luca Zaia

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